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Art. 13h

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm)

  1. Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma e della categoria di arma.
  2. Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
    1. 1
    2. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    3. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c ;
    4. la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza;
    5. la lista aggiornata di cui all’articolo 28e capoverso 2 LArm.

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

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