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Art. 13g

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28e LArm) I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28e capoverso 1 LArm.

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