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Art. 13f

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

  1. La prova dell’appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro.1
  2. La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l’apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un’altra persona competente.
  3. Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

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