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Art. 13e

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

  1. Chiunque ha acquistato un’arma o una parte essenziale di arma mediante un’autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest’ultima la prova di cui all’articolo 28d capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.
  2. Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati:
    1. prova dell’appartenenza a una società di tiro; oppure
    2. prova della pratica regolare del tiro sportivo.
  3. La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

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