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Art. 13b

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6 e 28b LArm) Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm in particolare se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive.

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