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Art. 13c

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 6, 28c e 28d LArm)

  1. Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali a tiratori sportivi per l’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm, se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell’articolo 28d LArm sono adempite.
  2. L’autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. L’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
  3. L’autorizzazione eccezionale è valida sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
  4. I tiratori sportivi devono comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio alla nuova autorità cantonale competente e presentare a quest’ultima una copia dell’autorizzazione eccezionale. Tale obbligo deve figurare sull’autorizzazione eccezionale.

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