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Art. 13a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 4 cpv. 1 lett. c, 5 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché 28b LArm)

  1. Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l’introduzione nel territorio svizzero di:
    1. pugnali di cui all’articolo 7 capoverso 3;
    2. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
    3. coltelli a farfalla;
    4. coltelli da lancio.
  2. Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli di cui al capoverso 1 in particolare se sono utilizzati da persone disabili o determinate categorie professionali.
  3. L’acquisto, la mediazione o l’introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito soltanto a chi possiede un’autorizzazione.

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