Torna alla legge

Art. 31c

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Il Consiglio federale designa l’Ufficio centrale che assiste le autorità d’esecuzione.
  2. Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b , 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d , 32a , 32c e 32j capoverso 1, l’Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:
    1. fornire consulenza alle autorità d’esecuzione;
    2. coordinare le loro attività;
    bbis.1trattare le richieste di rintracciamento di armi da fuoco, di loro parti essenziali o loro accessori e di munizioni ed elementi di munizioni presentate da autorità svizzere o estere, trasmettere alle autorità estere le richieste di rintracciamento loro destinate presentate da autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento; c. fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen; d. inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un’arma da fuoco in uno Stato-Schengen; e. elaborare raccomandazioni sull’applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali; f. all’occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un’autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l’articolo 27a .
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attività dell’Ufficio centrale.

Footnotes

  1. Introdotta dall’art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6777;FF 2011 4077).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.