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Art. 31d

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e f.
  2. Esso è diretto dall’Ufficio centrale.

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