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Art. 31b

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi.
  2. Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a . Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.

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