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Art. 26

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.
  2. Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie.
  3. I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all’Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2–4 della legge del 30 aprile 19971sulle poste.

Footnotes

  1. [RU 1997 2452, 2000 2355all. n. 23, 2003 4297, 2006 2197all. n. 85, 2007 5645.RU 2012 4993all. n. I]. Ora: i fornitori di servizi postali registrati secondo l’art. 4 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0 ).

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