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Art. 25

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Tutte le vie in località e in altri insediamenti abitati sono provviste di un nome.
  2. Se non esistono vie, strade o piazze da denominare, possono essere utilizzate zone provviste di denominazione.
  3. L’ortografia dei nomi delle vie che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

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