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Art. 26a

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale delle vie.
  2. L’elenco contiene per tutte le vie ai sensi dell’articolo 3 lettera f i dati seguenti:
    1. un identificatore univoco (ESID);
    2. un nome di via univoco per località, eventualmente in più lingue nelle regioni plurilingue;
    3. il nome della rispettiva località e il numero postale di avviamento presente nell’elenco ufficiale delle località (art. 24);
    4. il nome del rispettivo Comune e il numero del Comune presente nell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19);
    5. l’ubicazione geografica della via;
    6. lo stato di realizzazione della via;
    7. lo stato dell’oggetto «via».
  3. L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati di cui al capoverso 2 e, periodicamente, tutte le modifiche.
  4. L’elenco ufficiale delle vie è vincolante per le autorità ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2 lettera e.

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