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Art. 20

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale, che possono includere anche insediamenti secondari, devono essere designati con un nome di località e un numero postale d’avviamento univoci.
  2. A ogni località è attribuito un numero postale d’avviamento univoco o, in casi motivati, più numeri postali d’avviamento univoci.
  3. L’ortografia dei nomi delle località e la delimitazione geografica delle località (perimetro) della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.

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