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Art. 19

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale di statistica:
    1. attribuisce a ogni Comune un numero vincolante;
    2. allestisce, gestisce e pubblica l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.
  2. L’elenco ufficiale dei Comuni è suddiviso per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.
  3. I nomi e i numeri dei Comuni dell’elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti per le autorità.

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