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Art. 21

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Il servizio competente secondo il diritto cantonale, dopo aver sentito i Comuni interessati e La Posta Svizzera (La Posta), determina la località, ne stabilisce la delimitazione, il nome e la sua ortografia.
  2. Il servizio competente per la misurazione ufficiale coordina le modifiche del perimetro con i Comuni interessati e La Posta. Il servizio competente secondo il diritto cantonale stabilisce geograficamente le modifiche e le comunica all’Ufficio federale di topografia.
  3. La Posta stabilisce il numero postale d’avviamento dopo aver sentito il Cantone e i Comuni e lo comunica all’Ufficio federale di topografia.

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