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Art. 18

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale

Il servizio cantonale competente comunica all’Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore, le modifiche seguenti:

  1. le modifiche territoriali tra Comuni;
  2. la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
  3. i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative cantonali comparabili;
  4. i cambiamenti riguardanti l’appartenenza di Comuni a un distretto o a un’unità amministrativa cantonale comparabile.

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