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Art. 53

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni. 1bis. Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 20091sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.2
  2. Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
    1. per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
    2. per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.
  3. L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.

Footnotes

  1. RS 510.622.4

  2. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).

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