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Art. 51

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
    1. procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
    2. utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
    3. comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
    4. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.
  2. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

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