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Art. 48

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
  2. L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
    1. coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
    2. sviluppo di strategie della Confederazione;
    3. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
    4. gestione di un centro di competenze;
    5. consulenza a servizi cantonali.
  3. Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
  4. L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
  5. L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

Footnotes

  1. RS 172.010

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