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Art. 44

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Non sono riscossi emolumenti per:
    1. l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a ;
    2. l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;
    3. l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;
    4. l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a .
  2. In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
  3. Sono riscossi emolumenti per:
    1. l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a ;
    2. l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;
    3. prestazioni di servizio particolari;
    4. i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;
  4. Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
  5. I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.

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