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Art. 40

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
    1. applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;
    2. fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
    3. riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
  2. Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.

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