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Art. 34

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
    1. mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
    2. mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.
  2. In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  3. Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.

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