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Art. 25

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:
    1. può essere concesso l’accesso;
    2. l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;
    3. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
  2. L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
    1. può essere concesso l’accesso;
    2. l’utente è registrato;
    3. l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;
    4. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
    5. dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
  3. L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
  4. L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.
  5. Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.

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