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OGI · Ordinanza sulla geoinformazione
Art. 23
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510.620
OGI
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.
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