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Art. 23

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
  2. In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
    1. questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
    2. gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

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