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Art. 2

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. aggiornamento : adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
  2. storicizzazione : registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
  3. archiviazione : allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
  4. utilizzazione per uso privato : utilizzazione di geodati di base:

1. nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,

2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,

3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;

e. utilizzazione commerciale : qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;

f. intensità dell’utilizzazione : entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;

g. prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;

h. servizio di ricerca : servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;

i. servizio di rappresentazione : servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;

j. servizio di telecaricamento : servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;

k.1 servizio di trasformazione : servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;

l.2 dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

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