I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.
Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizzato dall’USAV.
I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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