La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo 9 membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.
Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’USAV ne gestisce la segreteria.
L’USAV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all’esame delle decisioni cantonali secondo l’articolo 25 LPAn.
La Commissione collabora all’occorrenza con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all’anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.
I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.
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