Torna alla legge

Art. 20

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa possono comunicare il numero AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero per adempiere ai loro compiti legali in virtù di leggi federali o cantonali.
  2. La riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.