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Art. 19

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa chiedano la prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS.
  2. La procedura per l’attribuzione e la comunicazione del numero è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterOAVS1.
  3. L’UST coordina l’attribuzione e la comunicazione d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa.
  4. L’UST stabilisce, d’intesa con i servizi ufficiali di cui all’articolo 9 LArRa, in che modo, a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati cantonali all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.
  5. L’UCC ritorna agli organi che tengono i registri il numero unitamente ai dati da essi inviati per l’attribuzione e la comunicazione. Esso comunica inoltre agli organi che tengono i registri i dati tratti dai sistemi d’informazione Infostar e SIMIC.

Footnotes

  1. RS 831.101

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