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Art. 21

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. La prima attribuzione e comunicazione completa del numero AVS ai registri federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 è disciplinata dagli articoli 133bise 134quaterOAVS1.
  2. L’UST coordina la comunicazione d’intesa con l’UCC e gli organi che tengono i registri.
  3. L’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC necessari ai fini dell’attribuzione e della comunicazione.

Footnotes

  1. RS 831.101

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