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Art. 18

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa notifica all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) l’utilizzazione sistematica del numero AVS di cui all’articolo 134terdell’ordinanza del 31 ottobre 19471sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) collettivamente per tutti gli organi del Cantone che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LArRa.

Footnotes

  1. RS 831.101

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