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Art. 17

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Agli organi che tengono i registri allacciati a Sedex è attribuita gratuitamente un’identità digitale.
  2. L’UST tiene un elenco di questi organi e delle loro identità digitali.
  3. L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione rilascia a ciascuno di questi organi e a tutti gli altri utenti di Sedex un certificato finalizzato a:
    1. verificare la loro firma elettronica;
    2. autenticarli;
    3. codificare i dati elettronici loro destinati.1
  4. . 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

  2. Abrogato dalla cifra II n. 7 dell’all. all’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

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