Torna alla legge

Art. 99

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l’opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell’indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,

chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.