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Art. 100

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria1.
  2. In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
  3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

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