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Art. 98

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione. 3. Se la provocazione o l’incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

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