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Art. 97

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria1.

Se l’inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell’inadempimento del contratto.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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