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Art. 96

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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