Torna alla legge

Art. 95

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.