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Art. 85

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,

chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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