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Art. 84

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con la multa chi commette uno dei reati di cui agli articoli 81–83 se:
    1. è ammesso al servizio civile;
    2. è assegnato al servizio non armato;
    3. è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento in cui ha commesso il fatto.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. Non è punito chi al momento in cui ha commesso il fatto non era in grado di entrare in servizio.

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