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Art. 86

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,

è punito con una pena detentiva.1 2. Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2 3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856;FF 1996 IV 449).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679;FF 1991 II 1216, IV 173).

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