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Art. 83

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con la multa1chiunque, per negligenza:
    1. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
    2. 2 non si presenta all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio;
    3. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
    4. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
    5. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.3
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere4.
  4. È fatto salvo l’articolo 84.5

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

  4. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883;FF 2014 5749).

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