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Art. 82

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con una pena pecuniaria chiunque1, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:
    1. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
    2. 2 non si presenta all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio;
    3. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
    4. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
    5. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata.3
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
  4. Se più tardi l’autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a ).4
  5. È fatto salvo l’articolo 84.5

Footnotes

  1. Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  2. Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

  4. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  5. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883;FF 2014 5749).

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