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Art. 81

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell’intenzione di rifiutare il servizio militare:
    1. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
    2. 1 non si presenta all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio;
    3. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
    4. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
    5. non vi ritorna dopo un’assenza giustificata;
    6. disobbedisce, dopo l’entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.2
  2. In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.3
  3. In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.
  4. Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d’ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all’articolo 8 della legge del 6 ottobre 19954sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell’ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l’esclusione dall’esercito.
  5. Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest’ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d’istruzione rifiutato e si svolge nell’ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
  6. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l’esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
  7. È fatto salvo l’articolo 84.5

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  2. Nuovo testo giusta la cifra IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).

  3. Introdotto dalla cifra IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare (RU 2004 921; FF 2002 6968). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  4. RS 824.0

  5. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883;FF 2014 5749).

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