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Art. 78

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica;
    chiunque fa uso, a scopo d’inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo,
    chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio,
    è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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