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Art. 79

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 831) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.

Footnotes

  1. Ora: art. 81

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