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Art. 77

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità o in qualità di ausiliario di uno di questi detentori del segreto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare, della funzione o dell’attività ausiliaria.

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