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Art. 63

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d’obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria1.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione. 2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679;FF 1991 II 1216, IV 173).

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