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Art. 64

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

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